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Risarcimento del danno derivante da colpa medica.


La responsabilità medica rappresenta uno dei temi più delicati del diritto civile, poiché coinvolge diritti fondamentali quali la salute, l'integrità psicofisica e la dignità della persona. Al contempo, è necessario garantire adeguata tutela anche ai professionisti sanitari, affinché possano operare serenamente senza il timore continuo di azioni risarcitorie ingiustificate.

Negli ultimi decenni, il fenomeno della cosiddetta "malasanità" e la sempre crescente complessità degli interventi medici hanno spinto il legislatore ad intervenire con norme sempre più precise e dettagliate. L'ultimo e più significativo intervento normativo è rappresentato dalla Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), che costituisce oggi il principale riferimento normativo in materia di responsabilità sanitaria.

Dal punto di vista civilistico, la responsabilità medica si verifica quando un errore imputabile al medico o alla struttura sanitaria causa un danno ingiusto al paziente. Tale errore può manifestarsi in varie forme, tra cui un errore diagnostico, un errore terapeutico, una gestione post-operatoria negligente o l'omissione del consenso informato, elemento essenziale per tutelare l'autonomia decisionale del paziente.

Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, la legge distingue chiaramente la responsabilità della struttura sanitaria, che risponde sempre in via contrattuale con un termine di prescrizione di 10 anni, da quella del medico, che risponde invece in via extracontrattuale, salvo che abbia un rapporto diretto con il paziente, ad esempio in regime di libera professione, situazione che determina una responsabilità contrattuale.

La colpa medica rappresenta un aspetto centrale e viene definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza come la violazione di specifici doveri professionali da parte del medico. Essa può assumere la forma della negligenza, dell'imprudenza o dell'imperizia, a seconda del comportamento tenuto dal professionista sanitario. La gravità della colpa medica assume particolare rilievo, distinguendosi in colpa lieve, caratterizzata da errori minori o giustificabili, e colpa grave, relativa a errori evidenti e macroscopici.

Un elemento altrettanto importante è la prescrizione del diritto al risarcimento. La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria prevede un termine di prescrizione decennale, mentre quella extracontrattuale del medico prevede un termine di cinque anni. È fondamentale precisare che questi termini iniziano a decorrere dal momento in cui il paziente prende effettiva consapevolezza del danno subito e del suo collegamento causale con l'errore medico.

Tipologia dei danni risarcibili nella responsabilità medica

In ambito di responsabilità medica, i danni risarcibili si distinguono principalmente in due categorie:

  • Danno patrimoniale: comprende sia il danno emergente (spese mediche, interventi correttivi, assistenza specializzata) che il lucro cessante (perdita di reddito o opportunità economiche conseguenti al danno subito).

  • Danno non patrimoniale: riguarda il danno biologico (lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale (sofferenza psicologica patita) e il danno esistenziale (alterazione della qualità della vita quotidiana e relazionale).

Il risarcimento di questi danni richiede una valutazione complessa, solitamente supportata da perizie medico-legali che definiscono l'entità e la correlazione causale tra l'errore medico e i danni lamentati dal paziente.

Procedura per il risarcimento: Mediazione e ATP

Prima di procedere con una causa giudiziaria, la legge impone di tentare preliminarmente una soluzione alternativa della controversia. Il paziente può scegliere tra due strumenti: la mediazione obbligatoria o la consulenza tecnica preventiva (ATP), regolata dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

La mediazione consiste in una procedura di soluzione consensuale della controversia in cui le parti, assistite da un mediatore professionista presso un organismo accreditato, cercano un accordo bonario. La procedura inizia con la domanda di mediazione e prosegue con la convocazione delle parti entro trenta giorni. In caso di accordo, si redige un verbale positivo; in caso contrario, si redige un verbale negativo che consente al paziente di procedere giudizialmente oppure, se lo desidera, di esperire l'ATP.

La procedura di ATP, disciplinata dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile, prevede il deposito di un ricorso presso il tribunale competente, in cui vengono indicati i fatti contestati e le richieste avanzate. Il tribunale nomina un consulente tecnico che effettua una perizia medica accurata, a cui segue obbligatoriamente un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione ha esito positivo, si raggiunge un accordo formale; altrimenti, il paziente può avviare una causa giudiziale ordinaria.

Considerazioni finali

È evidente che la procedura per il risarcimento in materia di responsabilità medica richiede attenzione, competenza e un'attenta strategia. Per questo motivo, lo studio legale dell'Avvocato Lo Bocchiaro accompagna efficacemente i propri attraverso ogni fase del percorso risarcitorio, massimizzando così le possibilità di un esito positivo, avvalendosi di medici legali di comprovata esperienza nel settore.


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