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Invalidità Civile e Legge n. 104/1992

INVALIDITÀ CIVILE: COME FARE RICORSO?
L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - ATP

Se si vuole contestare l'accertamento sanitario con cui la Commissione Medica ha valutato la propria anamnesi patologica rilevando una percentuale inferiore alle aspettative, si ha tempo fino a 6 mesi (180 giorni) dalla notificazione del verbale da parte dell'INPS.

Per impugnare tale verbale, il cittadino deve presentare al Tribunale Civile in funzione del Giudice del Lavoro un ricorso volto "all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie" (cosiddetto ATP).

Nel ricorso devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegandovi idonea documentazione medica specialistica e, se lo si rileva opportuno, anche una perizia di parte.

Il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio Medico Legale), al quale sarà demandato l'incarico di redigere un'opportuna perizia atta a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di contestazione.

Il CTU, il medico incaricato dal giudice:

- individua una data per la visita del ricorrente e procede alla visita medico legale, visionando la documentazione sanitaria e disponendo - in via residuale - eventuali supplementi d'indagine;

- quindi redige e notifica alle parti la "bozza" della perizia, a cui le parti possono formulare le proprie osservazioni entro 20 giorni;

- pertanto entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;

Dopo il deposito della perizia - relazione finale, entro un termine perentorio fissato da giudice - ma comunque non superiore a 30 gg. -, le parti dovranno depositare un atto scritto di accettazione o di contestazione della relazione del CTU. In caso di mancato deposito, il contenuto della perizia si considera implicitamente accettato.

L'accettazione, dunque, comporta l'omologazione giudiziale della CTU da parte del Giudice, il quale, con decreto inappellabile, provvede a convalidare quanto redatto dal medico legale nominato.

Se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l'INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.

Viceversa laddove la CTU venisse contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si avvierà un ulteriore procedura giudiziaria che seguirà le formule del ricorso di merito innanzi al Giudice del Lavoro.

In tale sede con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte, il Giudice nominerà un altro CTU che, visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, formulerà i propri apprezzamenti.

Sulla scorta della nuova perizia, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice emetterà la sentenza.

La sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.


Detto ciò, non sempre risulta chiara la differenza tra invalidità civile, situazione di handicap e indennità di accompagnamento.

- l'invalidità civile si riferisce all'accertamento che dà luogo ad una percentuale secondo i tipo e gravità della patologia;

- l'handicap fa riferimento alla difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992);

Invalidità Civile

Può presentare domanda volta all'accertamento per l'invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

Tale accertamento viene espresso in termini di percentuale che vanno da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.

La legge n. 118 del 1971 definisce invalidi civili "quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite (...) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo".

Il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste la perdita o diminuzione delle funzioni dell'organo o l'apparato sede del danno anatomico.

Ne deriva che, perché una persona sia riconosciuta invalida civile, risulta fondamentale dimostrare la permanente riduzione della capacità di lavoro, intendendosi come tale il danno funzionale incidente sulla "capacità lavorativa attitudinale" (che non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo).

Il riconoscimento di un'invalidità civile dà luogo a diversi benefici tra cui le prestazioni economiche secondo la percentuale attribuita e la categoria di appartenenza.

Infatti, nell'invalidità civile si distinguono tre diverse categorie:

- invalidi civili;

- ciechi civili;

- sordi civili.

Tutti status assorbenti diversi benefici economici.

Handicap (L. 104/1992)

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.

Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di "svantaggio sociale" che una persona presenta a dispetto degli altri.

Detto svantaggio si traduce nella difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, a fronte di una patologia o menomazione fisica, psichica o sensoriale.

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni tra cui, ad esempio, i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità o il congedo retribuito di due anni solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.

Indennità di accompagnamento

Oltre alle tutele previste dall'invalidità civile e dalla Legge n. 104/1992, merita particolare attenzione l'indennità di accompagnamento, disciplinata dalla Legge n. 18 del 1980 e successive modificazioni. Tale beneficio economico è riconosciuto ai cittadini che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non siano in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
A differenza dell'assegno mensile di assistenza o della pensione di inabilità civile, l'indennità di accompagnamento non è soggetta a limiti reddituali e viene concessa in base alla sola gravità della condizione sanitaria, previa verifica da parte della Commissione medico-legale dell'INPS. Attualmente, l'importo è aggiornato annualmente e costituisce un supporto fondamentale per coloro che necessitano di assistenza continua.

Esempio pratico
Si pensi, ad esempio, a un soggetto affetto da Alzheimer in fase avanzata, che non sia più in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio e necessiti costantemente della presenza di un familiare o di un assistente per svolgere anche le più semplici attività quotidiane, come l'igiene personale o l'assunzione dei pasti. In casi come questo, una volta accertata l'effettiva condizione di non autosufficienza, l'INPS riconosce l'indennità di accompagnamento, che rappresenta un contributo economico volto a sostenere la famiglia o la persona nel percorso di assistenza continuativa.


Nell'ambito di tale specifica procedura, l'Avvocato Lo Bocchiaro fornisce peculiare assistenza ai propri assistiti, valutando di concerto agli stessi, la sussistenza o meno di quegli elementi utili a supportare il Ricorso in Tribunale.


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