Chiarimenti in ordine alla posizione dei marittimi Moby S.p.A. e Tirrenia C.I.N. S.p.A.
Smarrimento. È questa la sensazione che ho avvertito leggendo i post che hanno invaso i social network nelle ultime 48 ore.
Un turbamento consapevole, figlio dell'evidente stato di incertezza che da più di un anno attanaglia i 6.000 dipendenti del gruppo Moby S.p.A., rimarcati, nella maggior forza, dai marittimi in servizio alla controllata Tirrenia - Compagnia Italiana di Navigazione.
Alle arcinote e accorate vicende - per le quali vi è talmente tanta di quella letteratura giornalistica da popolare interi scaffali - si è aggiunto il disorientamento scaturito dalle comunicazioni con cui i Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Milano hanno informato i lavoratori del Gruppo (in special modo Tirrenia CIN) dell'apertura delle procedure concordatarie.
È una comunicazione dovuta, prevista dall'art. 171 II comma della Legge Fallimentare che, per chi non è avvezzo in diritto e tribunali, fa presagire termini, scadenze o adempimenti da affrontare.
Con tale comunicazione i commissari giudiziali hanno invitato TUTTI i creditori (tra cui naturalmente anche i lavoratori) ad effettuare la precisazione del credito vantato entro un termine utile agli stessi per la verifica di quanto indicato nella Proposte di Concordato Preventivo formulate da Moby e Tirrenia, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Conseguentemente anche ai marittimi è data la facoltà di precisare l'ammontare del proprio credito.
Facoltà che, si ritiene precisare, non va minimamente trascurata laddove incorrano determinate condizioni.
A parere di chi scrive, per quanto tale adempimento possa venir superato a fronte dell'avvenuta illustrazione da parte delle Compagnie del Gruppo Onorato dell'ammontare complessivo dei crediti rimasti insoluti verso i dipendenti (tra cui TFR, indennità sostitutiva per ferie/riposi maturati e non goduti) nelle proposte di ammissione alla procedura concorsuale, lo strumento di cui all'art. 171 comma II l. fall., essendo uno strumento posto a presidio dei creditori in ordine a quanto effettivamente dovuto e maturato, non va affatto sottovalutato.
Conseguentemente lo studio legale Lo Bocchiaro offre all'interessata categoria di lavoratori il rispetto delle debite forme di tutela che l'ordinamento riconosce loro a garanzia dei propri crediti che, si rammenta sono garantiti da un privilegio di natura generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2571 bis c.c.