Avvocato Lo Bocchiaro | Avvocato Separazione e Divorzio Palermo

Separazione e Divorzio

Presupposti e modalità

A fronte degli interessi aventi cospicuo contenuto valoriale nella coscienza sociale, il disfacimento della comunione familiare origina nei coniugi sentimenti di angoscia, rabbia, ansia, depressione e anche tanta solitudine.

Sfociando in eventi che investono irrimediabilmente la sfera personale degli interessati, le procedure di separazione e divorzio segnano per noi avvocati, nella ricerca di un punto di equilibrio volto a salvaguardare i diritti delle parti coinvolte nella disfunzione del legame familiare, il compimento della funzione più nobile della professione forense: la funzione sociale.

Un onere eticamente rilevante, che impone all'avvocato l'adozione di comportamenti e cautele volti a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico non solo dei propri assistiti, ma anche dei (possibili) minori; "veri protagonisti senz'armi" della patologia del legame familiare e desolatamente sottoposti ai traumi derivanti dalla conflittualità genitoriale.

Ed è con tale consapevolezza e senso di responsabilità che lo Studio Legale dell'Avvocato Lo Bocchiaro, sostiene i propri assistiti nelle procedure di Separazione Personale tra i coniugi e di Scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Divorzio).


La separazione personale tra i coniugi

Con la separazione personale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne arrestano gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

La separazione, quindi, è una situazione temporanea che però incide sui diritti e doveri che sorgono con il matrimonio.

Infatti, la separazione, in difetto di taluni obblighi cui verranno dispensati i coniugi, genera tali effetti:

  • sospensione dell'obbligo di coabitazione e del dovere di collaborazione, in dovere comunque di un regime di reciproca e mutua assistenza, fondata sul rispetto;
  • scioglimento della comunione dei beni;
  • l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli;
  • affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso uno dei genitori, al quale viene assegnata la casa coniugale;
  • obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole;
  • obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle capacità economiche delle parti.

Quali tipi di separazione personale tra i coniugi sono previsti dalla legge?

  • Consensuale: prevede un accordo tra le parti che deve essere posto al vaglio del Tribunale. Viene instaurato con un ricorso in cui i coniugi definiscono i loro rapporti, anche sotto il profilo patrimoniale e dell'affidamento dei figli. In tale sede il Tribunale dovrà compiere un controllo sulla legittimità della separazione, con il fine di accertare che il reciproco consenso delle parti sia legittimo e non leda gli interessi dei figli minori. L'omologa di tale accordo, rappresenta la procedura più rapida in cui i coniugi, inoltre, possono farsi assistere da un solo avvocato, proponendo un ricorso congiunto.
  • Giudiziale: prevede un iter più articolato, caratterizzato dalla "conflittualità" e dalla litigiosità delle parti. Il ricorso viene generalmente avanzato da uno dei coniugi, dando il via ad un vero e proprio processo. Per avanzare tale procedura non è necessario che ci sia stata "una violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio", ma è sufficiente che sussistono circostanze di fatto che rendono intollerabile la prosecuzione del rapporto. In ogni stato del processo, anche nella prima udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi, con l'ausilio dei propri difensori, possono "accordarsi", definendo consensualmente la procedura e scongiurando così estenuanti lungaggini processuali.
  • Mediante Negoziazione Assistita: introdotta con il d.l. n. 132/2014 convertito con l. 162/2014, prevede la possibilità per i coniugi, ognuno assistito da un proprio avvocato, di redigere un accordo nel quale vengono indicate le condizioni della separazione. Lo stesso viene successivamente depositato nell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ottenere il "nulla osta" (nel caso di assenza di figli minorenni) o "l'autorizzazione" (in caso di presenza di figli minorenni) per la successiva trascrizione della separazione presso l'anagrafe che conserva il registro dell'atto di matrimonio.

Ecco in seguito i documenti necessari per azionare una procedura di separazione:

  • Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (da richiedere presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio);
  • Certificato Anagrafico di Matrimonio;
  • Certificato di Residenza di entrambi i coniugi;
  • Certificato di Stato di Famiglia di entrambi i coniugi;
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni.

Il Divorzio

La procedura di divorzio "scioglie" il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario (religioso) trascritto nei registri dello stato civile.

Cause che giustificano l'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge sul divorzio (l. n. 898/1970) sono:

  1. la separazione personale tra i coniugi protratta ininterrottamente per un determinato arco di tempo;
  2. la commissione di reati che configurano condotte penalmente rilevanti da parte dell'altro coniuge;
  3. il matrimonio celebrato e non consumato;
  4. l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
  5. è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

Con riferimento alla prima ipotesi, da ritenersi la più diffusa, recenti modifiche legislative hanno drasticamente ridotto i termini da rispettare per la proposizione della domanda divorzio a seguito della separazione e sono:

- 12 mesi in caso di Separazione Giudiziale, decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;

- 6 mesi in caso di: Separazione consensuale decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale; Separazione in comune, davanti all' ufficiale dello stato civile (iter perseguibile solo nel caso in cui i coniugi non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) decorrenti "dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinnanzi all'ufficiale dello stato civile"; Negoziazione assistita decorrenti "dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato"; Separazione avviata in forma Giudiziale ma in corso di causa viene trasformata in consensuale, decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.

Quali tipi di "divorzio" sono individuati dalla legge?

  • Consensuale o congiunto: è un procedimento instaurato con un ricorso in Tribunale atto a conseguire la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio. I coniugi, che possono farsi assistere anche da un solo avvocato, stabiliscono di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio vincolo coniugale. Confermata la volontà dalle parti innanzi al Presidente del Tribunale, in camera di consiglio si accerta che il contenuto dell'accordo sia conforme ai requisiti previsti nell'art. 3 L. 898/70 e sia idoneo a legittimare gli interessi dei figli. Al termine di tale accertamento, verrà emessa una sentenza di divorzio che conclude la procedura.
  • Giudiziale: equivalente alla procedura di separazione, Si ricorre a questa fattispecie nel momento in cui i coniugi sono in completo disaccordo sui termini da adottare per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ritenuta impraticabile qualsivoglia risoluzione bonaria del conflitto, uno dei due coniugi avanzerà con un ricorso in Tribunale, l'azione di divorzio, argomentando le ragioni poste a fondamento delle proprie ragioni e si concluderà con una sentenza. Stante la conflittualità di un procedimento istruito per la maggior parte su ragioni squisitamente economiche e destinato a trascinarsi per un paio d'anni, la legge prevede, in assenza di contestazioni, che venga emessa una sentenza parziale sullo status. Un titolo prodromico a dichiarare solamente lo scioglimento del vincolo coniugale.
  • Mediante Negoziazione Assistita: introdotta con il d.l. n. 132/2014 convertito con l. 162/2014, prevede la possibilità per i coniugi, ognuno assistito da un proprio avvocato, di redigere un accordo nel quale vengono indicate le condizioni del divorzio. Lo stesso viene successivamente depositato nell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ottenere il "nulla osta" (nel caso di assenza di figli minorenni) o "l'autorizzazione" (in caso di presenza di figli minorenni non autosufficienti) per la successiva annotazione a margine dell'atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ecco in seguito i documenti necessari per azionare una procedura di divorzio:

  • Copia autentica del verbale di separazione consensuale omologato o Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
  • Copia integrale dell'atto di matrimonio (da richiedere presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio);
  • Certificato Anagrafico di Matrimonio;
  • Certificato di Residenza di entrambi i coniugi;
  • Certificato di Stato di Famiglia di entrambi i coniugi;
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni.

 L'Avvocato Lo Bocchiaro si occupa anche di consulenze relative al diritto di famiglia, se sei interessato clicca qui! 


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